DIRITTO D'AUTORE


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13 febbraio 2012

37/12. Mediazione obbligatoria e principio di tutela giurisdizionale effettiva: rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2012)

è G.d.P. Mercato San Severino 21 settembre 2011

In relazione, tra l’altro, al principio generale del diritto dell’unione di tutela giurisdizionale effettiva, è stata disposta la remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito ad alcune disposizioni, dettate prevalentemente in tema di mediazione obbligatoria, dal d.lgs. n. 28 del 2010 (2) e dal d.m. n. 180/2010 (2), e, in particolare:

- alle conseguenze sul processo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione di cui all’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2010;

- alla disciplina delle spese di cui all’art. 13 d.lgs. n. 28 del 2010;

- alla disciplina sulla proposta del mediatore di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 (il mediatore può, o addirittura deve, formulare una proposta di conciliazione anche in mancanza di accordo delle parti ed anche in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura);

- al termine di quattro mesi come durata massima del procedimento di mediazione di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010;

- alla circostanza che pur dopo il decorso dei termine di quattro mesi dall’inizio della procedura l’azione sarà proponibile solo dopo che sarà stato acquisito, presso la Segreteria dell’organismo di mediazione, il verbale di mancato accordo, redatto dal mediatore, con l’indicazione della proposta rifiutata (all’art. 7, comma 5, lett. d) d.m. n. 180 del 2010);

- alla circostanza che non è escluso che i procedimenti di mediazione posano moltiplicarsi – con conseguente moltiplicazione dei tempi di definizione della controversia – tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del medesimo giudizio nel frattempo iniziato;

- ai costi della procedura di mediazione obbligatoria.

(1) Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2012

Giudice di pace di Mercato San Severino
21 settembre 2011

…omissis…

Questione pregiudiziale

Se gli artt.6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 come adattata a Strasburgo il 12 DICEMBRE 2007, la direttiva 208/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 208 relativi a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il principio generale del diritto dell’unione di tutela giurisdizionale effettiva ed, in generale, il diritto dell’Unione nel suo complesso ostino a che venga introdotta in uno degli Stati membri dell’Unione europea una normativa come quella recata, in Italia, dal D. Lgs. n. 28/2010 e dal decreto ministeriale n. 180/2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 145/2011, secondo la quale:

- il giudice può desumere, nel successivo giudizio, argomenti di prova a carico della parte che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, ad un procedimento di mediazione obbligatoria;

- il giudice deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato una proposta di conciliazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e deve condannarla al rimborso dele spese sostenute dalla parte socombente relative allo steso periodo, nonchè al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente a quella già versata per l’imposta dovuta ( contributo unificato)se la Sentenza con la quale definisce la causa intentata dopo la formulazione della proposta rifiutata corrisponda interamente al contenuto della proposta stessa;

-il giudice, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, anche se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta;

- il giudice deve condannare, al versamento all’entrata de bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, la parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;

- il mediatore può, o addirittura deve, formulare una proposta di conciliazione anche in mancanza di accordo delle parti ed anche in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura;

- il termine entro cui deve concludersi il tentativo di mediazione può arrivare fino a quattro mesi;

- pur dopo il decorso dei termine di quattro mesi dall’inizio della procedura l’azione sarà proponibile solo dopo che sarà stato acquisito, presso la Segreteria dell’organismo di mediazione, il verbale di mancato accordo, redatto dal mediatore, con l’indicazione della proposta rifiutata;

- non è escluso che i procedimenti di mediazione posano moltiplicarsi – con conseguente moltiplicazione dei tempi di definizione della controversia – tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del medesimo giudizio nel frattempo iniziato;

- il costo della procedura di mediazione obbligatoria è almeno due volte più elevato di quello del processo giurisdizionale che la procedura di mediazione mira a scongiurare e la sproporzione aumenta esponenzialmente con l’aumentare del valore della controversia (fino a far diventare il costo della mediazione anche più che sestuplo rispetto al costo del processo giurisdizionale) o con l’aumentare della sua complessità (in tale ultimo caso rivelandosi necessaria la nomina di un esperto, da retribuirsi dalle parti della procedura, che aiuti il mediatore in controversie che richiedono specifiche competenze tecniche senza che la relazione tecnica stilata dall’esperto o le informazioni da lui acquisite possano essere utilizzate nel successivo giudizio);

visto l'art. 295 c.p.c., sospende il presente processo.

Manda alla sua Segreteria per la comunicazione della presente Ordinanza all'indirizzo della "Cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione, L-2925, Lussemburgo", e alle parti costituite ove, come in epigrafe, elettivamente si sono domiciliate nella presente causa.

Mercato San Severino (SA), 21 settembre 2011
Il Giudice di pace
Dott. Avv. Nicola Lombardi
Mercato San Severino.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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